La salute, nell’alveo della modernità, si è spogliata della sua veste puramente biologica per assurgere a valore filosofico e strategico, pilastro ineludibile del progresso umano.

Non può più essere intesa come la semplice assenza di infermità, ma come una condizione dinamica di benessere che richiede una visione olistica, capace di integrare l’individuo nel suo ecosistema.

In questa prospettiva, la tutela del “corpo” non è scindibile dalla protezione dell’ambiente e dalla qualità della nutrizione, configurando un diritto multidimensionale che interroga direttamente le responsabilità dello Stato e del cittadino.

1. L’Evoluzione ontologica della Salute: dalle origini al concetto Multidimensionale

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Il concetto di cura e protezione della vita affonda le sue radici in una visione sacrale del benessere, già rintracciabile nel richiamo biblico dell’Esodo (20:11).

Il riferimento al riposo del settimo giorno, successivo alla creazione del cielo e della terra, non è soltanto un precetto religioso, ma rappresenta un archetipo primordiale di igiene e salute mentale: la necessità della rigenerazione e del rispetto per il creato come prerequisiti biologici dell’esistenza.

Questa intuizione si è evoluta verso una sintesi dottrinale moderna grazie al contributo di Alessandro Seppilli (1902-1995), che definì la salute come un “armonico equilibrio, fisico e psichico, dell’individuo, dinamicamente integrato nel suo ambiente naturale e sociale”.

È un passaggio rivoluzionario: dalla concezione statica dell’anatomia a una “ecologia relazionale” dell’essere umano. Tale visione ha trovato una consacrazione istituzionale nel 1948, quando l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha codificato la salute come uno stato di completo benessere articolato in quattro dimensioni:

  • Fisica: l’integrità funzionale dell’organismo;

  • Psichica: l’equilibrio della sfera emotiva e dei sentimenti;

  • Mentale: le capacità cognitive e la resilienza psicologica;

  • Sociale: la qualità delle relazioni e l’inserimento proattivo nella comunità.

Il superamento della visione puramente biologica ha trasformato radicalmente la natura dell’intervento pubblico.

La responsabilità dello Stato è passata da un approccio reattivo (il mero “curare il malato”) a uno proattivo, focalizzato sui determinanti sociali della salute.

In questo scenario, l’autorità pubblica ha il dovere di garantire non solo l’assistenza medica, ma anche le condizioni ambientali e sociali necessarie affinché l’individuo possa mantenere il proprio equilibrio dinamico. Questa evoluzione teorica ha imposto una necessaria cristallizzazione del diritto all’interno delle architetture legislative nazionali e sovranazionali.

2. Le fondamenta giuridiche: la Salute come diritto e dovere

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Il benessere individuale, per non restare un’astrazione filosofica, deve essere ancorato a una gerarchia normativa solida.

In Italia, l’ Articolo 32 della Costituzione  costituisce un  unicum  nel panorama dei diritti civili: è infatti l’unico diritto che i Padri Costituenti hanno definito esplicitamente come “fondamentale”.

Esso protegge la salute sia come diritto dell’individuo sia come interesse della collettività, garantendo cure gratuite agli indigenti.

A livello internazionale, tale principio trova eco nell’ Articolo 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani  (1948), che sancisce il diritto a un tenore di vita sufficiente a garantire il benessere proprio e della propria famiglia.

È degno di nota il rigore della Dichiarazione nel proteggere la maternità e l’infanzia, specificando che tutti i bambini, siano essi nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della medesima protezione sociale, eliminando ogni discriminazione legata alla nascita.

Tuttavia, la natura “duale” di questo diritto giustifica l’intervento regolatorio dello Stato anche nella sfera delle libertà individuali.

Se vige il principio della libertà di scelta terapeutica — per cui nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario — la legge può imporre obblighi (come le vaccinazioni o l’isolamento per malattie contagiose) quando sia in gioco la sicurezza della comunità, pur rispettando sempre i limiti invalicabili della dignità umana.

Questa tutela si riverbera anche negli spazi produttivi: il  D.Lgs. 626/1994  rappresenta in tal senso una pietra miliare, imponendo standard rigorosi per la salubrità e la sicurezza degli ambienti di lavoro, intesi come spazi dove la salute biologica e psichica della persona deve essere preservata contro ogni possibile noxa occupazionale.

La transizione naturale da questi principi alla loro operatività ha portato alla creazione di una struttura di servizio universale.

3. Il Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.): universalità ed equità in pratica

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Il Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.), istituito con la  Legge 833 del 1978 , è la traduzione pratica del dettato costituzionale e uno dei massimi strumenti di uguaglianza sostanziale del Paese. Superando il frammentario sistema mutualistico precedente, il S.S.N. ha eliminato le barriere di ceto e di reddito, garantendo l’accesso universale alle cure. L’architettura del sistema si fonda su una sinergia istituzionale: il Ministero della Salute definisce le strategie nazionali, le Regioni coordinano i servizi sul territorio e le Aziende Sanitarie, con gli ospedali, erogano le prestazioni.Il simbolo tangibile di questo diritto è la  Tessera Sanitaria , strumento che garantisce al cittadino l’accesso ai  Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) , ovvero quel nucleo di prestazioni che lo Stato si impegna a fornire in modo uniforme e gratuito (o dietro pagamento di un ticket) su tutto il territorio nazionale. L’equità d’accesso non è solo un imperativo etico, ma un fattore di stabilità macroeconomica: un sistema che protegge universalmente la forza lavoro e le fasce vulnerabili riduce le disuguaglianze e favorisce la coesione sociale. Tuttavia, l’efficacia del S.S.N. è oggi strettamente condizionata da variabili esterne, prime fra tutte quelle ambientali.

4. Salute ambientale e climatica: Il nuovo orizzonte costituzionale

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Esiste un’interdipendenza biologica inscindibile tra la salute dell’uomo e quella del pianeta.

Una visione ecologica del diritto richiede una lettura sistematica degli  Articoli 9 e 32 della Costituzione : la tutela del paesaggio, dell’ambiente e del clima diventa il presupposto ontologico per la tutela della salute umana. Lo Stato non può limitarsi alla cura del singolo, ma deve vigilare sul degrado ambientale causato da attività commerciali, pubbliche o private.Il  D.L. 2006 (Norme in materia ambientale)  ha strutturato questa difesa attorno a quattro pilastri normativi:

  1. Chi inquina paga:  sancisce la responsabilità risarcitoria per chi lede il patrimonio naturale.

  2. Prevenzione:  impone l’obbligo di agire anticipatamente per evitare l’insorgere di danni.

  3. Precauzione:  permette al Governo di sospendere attività potenzialmente nocive anche in assenza di certezze scientifiche assolute, qualora vi sia un rischio fondato.

  4. Sviluppo Sostenibile:  garantisce che le generazioni presenti non compromettano la qualità della vita di quelle future.Questi principi non sono meri vincoli economici, ma investimenti strategici a lungo termine. La prevenzione del danno ambientale riduce drasticamente l’incidenza di patologie croniche, garantendo la sostenibilità finanziaria del sistema sanitario. La mancata risoluzione dei conflitti tra produzione industriale e tutela biologica si manifesta però in patologie specifiche legate allo sviluppo.

5. Le Patologie del progresso: inquinamento e il dilemma del lavoro

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L’industrializzazione ha introdotto nuove e insidiose minacce fisiologiche. L’inquinamento atmosferico — l’alterazione dell’aria causata da gas di scarico, centrali e inceneritori — agisce direttamente sull’organismo.

Per contrastare la responsabilità antropica del riscaldamento globale, l’Italia aderisce a strumenti internazionali come il Protocollo di Kyoto (che coinvolge 55 nazioni) e ha implementato il D.L. 128/2010 per il controllo rigoroso delle emissioni degli impianti termici e industriali.

Un’attenzione particolare merita l’inquinamento acustico, spesso sottovalutato ma profondamente nocivo.

La  Legge 447/1995  e il  D.L. 194/2005  riconoscono il rumore come un fattore di stress sistemico capace di produrre danni fisici acuti e cronici: non solo sordità, ma anche ipertensione arteriosa,  ictus , disturbi del sistema nervoso, alterazioni del sistema immunitario e delle  ghiandole surrenali .

Il conflitto tra questi principi emerge con drammatica chiarezza nel “Caso ILVA”, che rappresenta il tragico dilemma del moderno costituzionalismo: l’impossibilità, talvolta, di bilanciare il diritto fondamentale alla salute (Art. 32) con il diritto al lavoro (Art. 1 e 4).

Questa tensione irrisolta dimostra come una società che produce a discapito della tutela biologica generi costi umani e sociali inaccettabili, rendendo necessaria una riflessione che includa anche la sicurezza dei beni di consumo primari.

6. Nutrizione e innovazione: Il diritto al cibo tra etica e scienza

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La nutrizione rappresenta la forma primaria di prevenzione medica. La missione della FAO (fondata nel 1945) sottolinea che il diritto al cibo non significa semplicemente “essere nutriti” in senso assistenziale, ma avere la possibilità di “alimentarsi con dignità”, garantendo sicurezza alimentare per sé e per i propri cari.

In questo ambito, l’innovazione scientifica deve essere governata con estremo rigore.

È essenziale distinguere tra gli OGM tradizionali (tecniche di ingegneria genetica nate nel 1973) e le New Breeding Techniques (NBT).

Queste ultime consistono in una manipolazione genetica molto più minuziosa e precisa, volta a produrre varianti alimentari più resistenti e idonee ai gusti del consumatore senza alterazioni massive del genoma.

La politica europea è all’avanguardia nella protezione del cittadino: il regolamento del 2018 sui nuovi alimenti impone valutazioni di sicurezza preventive, mentre il Parlamento Europeo garantisce la trasparenza, imponendo la pubblicazione degli studi di sicurezza prima dell’immissione sul mercato.

Un esempio paradigmatico di questa vigilanza è l’istituzione della commissione PEST (è stata una commissione speciale d’inchiesta del Parlamento europeo istituita nel febbraio 2018 per esaminare la procedura di autorizzazione dei pesticidi-fitofarmaci nell’Unione Europea nata per esaminare l’uso dei pesticidi in risposta alla controversia sul glifosato).

La regolamentazione UE protegge così il consumatore assicurando che l’innovazione non si traduca mai in un rischio occulto.

7. Conclusione: la salute come impegno civico permanente

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Il sistema di tutela della salute, pur solidamente impiantato su basi normative, non può prescindere dalla partecipazione attiva del singolo.

L’ Articolo 2 della Costituzione è il perno di questa responsabilità: se la Repubblica garantisce i diritti inviolabili, richiede simultaneamente l’adempimento dei “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.

L’eredità culturale e l’impegno di associazioni riconosciute dal governo come INSALUX (www-insalux.it)  ci ricordano che la speranza nel futuro è indissolubilmente legata all’impegno di ciascuno di noi oggi.

La partecipazione civile — che si manifesta nella raccolta differenziata, nella consapevolezza alimentare, nel rispetto delle norme igieniche e nella difesa del silenzio — è l’unica vera garanzia di sostenibilità del sistema salute. In ultima analisi, la tutela del benessere non è solo una missione medica o legislativa, ma un impegno civico permanente che definisce la qualità morale e biologica della nostra civiltà.

ARTICOLO DIVULGAZIONE SALUTE E BENESSERE A CURA DELL’ASSOCIAZZIONE ETS INSALUX

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